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Obbligo gomme invernali 2019-2020: cosa dice il Codice della strada

A partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile entrerà in vigore l’obbligo di avere gomme invernali o catene a bordo: cosa dice il Codice della Strada

Il Ministero dei Trasporti ha infatti esteso nel 2013 a tutta Italia il periodo d’obbligo, che sarà valido fino al 15 aprile. Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Sebbene l’indicazione preveda entrambe le possibilità, è consigliato sostituire le gomme con quelle da neve, ritenute più sicure delle catene.

I pneumatici invernali sono quelli con la siglia M+S (mud+snow) in evidenza, ma su questo aspetto è necessario fare una puntualizzazione. Ogni casa di produzione può applicare la sigla M+S a diversi tipi di gomme, dai tassellati per i fuoristrada a quelli per ogni stagione. Se la sigla è accompagnata dal logo di una montagna con un fiocco di neve, significa che è un pneumatico da neve e termico, in grado di garantire prestazioni più sicure. Tuttavia la legge non distingue al momento tra i due tipi di gomme, quindi basterà dotarsi di quelle recanti la sola sigla M+S.

C’è tuttavia un aspetto da non dimenticare: i pneumatici devono essere omologati. Secondo infatti il Codice della Strada “chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”. Inoltre, sono previste sanzioni da 779 euro a 3119 euro per chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici”.

L’obbligo entrerà in vigore al di fuori dei centri abitati, ma i Comuni possono richiedere l’obbligo anche all’interno delle zone abitate. Circolare con le catene a bordo può evitare l’obbligo di montare pneumatici termici o M+S. La calza da neve è invece la guaina di tessuto che aiuta la gomma a fare presa sulla neve e può essere utile in caso di emergenza (la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma) del 28 giugno 2013 e la circolare del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 (prot. 300/A/8321/13/105/1/2) hanno confermato che gli automobilisti possono utilizzare le catene in tessuto AutoSock in presenza del segnale di obbligo di avere catene da neve o in alternativa pneumatici invernali montati).

In caso di circolazione senza pneumatici invernali o alternative a bordo, la multa può partire da 85 euro e arrivare a 338 euro, ma si abbassa a 59,50 euro se viene pagata entro 5 giorni. Sulle strade dei Comuni nei quali vige un’ordinanza le multe vanno invece dai 41 euro ai 169 euro, abbassandosi a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni.

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